La Dichiarazione dei diritti dell’uomo

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

Il 26 agosto 1789 gli Stati generali di Francia, ormai divenuti Assemblea nazionale costituente, approvarono la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, che sarebbe divenuta due anni più tardi la premessa della prima costituzione scritta della Francia moderna.
Imbevuta dei principi dell’Illuminismo, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino è diventata un punto di riferimento per le società democratiche contemporanee.


L’introduzione alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino.

 “I rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino.”

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

“Art. 1. Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali possono essere fondate solo sull’utilità comune.

Art. 2. Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.

Art. 3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non sia da essa espressamente emanata.

Art. 9. Poiché si presume che ogni uomo sia innocente sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

Art. 11. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

Art. 17. Poiché la proprietà è un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta e preliminare indennità.”

 

 

Print Friendly, PDF & Email