Abolizione del regime feudale, Dichiarazione dei diritti, riforme

Rivoluzione francese

Abolizione del regime feudale, Dichiarazione dei diritti, riforme dell’Assemblea nazionale

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L’Assemblea Nazionale e l’abolizione del regime feudale

Per arginare l’agitazione nelle campagne (Grande paura) l’Assemblea Nazionale decretò il 4 agosto l’abolizione dei diritti feudali, ovvero di tutte quelle prestazioni che i contadini erano obbligati a fornire ai loro signori (corveés, tasse, imposte e canoni dovuti ai signori feudali e al clero). Seguì una serie di decreti con cui furono aboliti i diritti di caccia, i diritti di bassa giustizia, le decime eccle­siastiche e gli altri segni della servitù feudale. Un altro gruppo di disposizioni riguardò il regime fiscale del paese. Ogni genere di privilegio fu aboli­to, sia per gli ordini sociali esenti (il clero e la nobil­tà), sia per le province e per le città che godevano di trattamenti di favore.  L’Assemblea affermava inoltre che la riscossione delle imposte «verrà fatta su tutti i cittadini e su tutti i beni nello stesso modo e con le stesse modalità». L’ultimo articolo del decreto stabi­liva infine: «Tutti i cittadini, senza distinzione di na­scita, potranno essere ammessi a tutti gli impieghi e a tutte le dignità ecclesiastiche, civili e militari». La pratica di vendere le cariche pubbliche veniva così abolita, e allo stesso tempo veniva meno il di­ritto dei funzionari di farsi pagare le presta­zioni pubbliche, in particolare nel campo della giu­stizia, la cui amministrazione sarebbe stata gratuita.

Tuttavia, non era intenzione dell’Assemblea quella di abolire il diritto di proprietà e di eliminare drasticamente i canoni in natura o in denaro che non solo i proprietari aristocratici ma anche i borghesi chiedevano ai contadini. Questi furono perciò mo­netizzati e dichiarati riscattabili a un tasso piuttosto favorevole ai proprietari. Nella realtà, tuttavia, i conta­dini cessarono di pagare i censi e non pagarono neppure il riscatto, da cui furono poi liberati anche formalmente dalla successiva radicaliz­zazione del processo rivoluzionario. 

Il clero fu l’unico a essere veramente colpito. A partire dall’11 agosto 1789, le decime furono soppresse senza compensazioni, privando il clero di una parte delle sue risorse, e i beni della Chiesa furono messi a disposizione della Nazione e venduti per risanare il debito pubblico (2 novembre 1789). Furono introdotti gli assegnati, titoli di prestito emessi dal Tesoro, garantiti dai beni della Chiesa nazionalizzati. Utilizzati inizialmente come buoni del Tesoro, essi divennero successivamente una vera moneta, innescando un forte processo inflazionistico. 

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

Rivoluzione franceseSin dai suoi primi giorni l’Assemblea si dedicò alla redazione della Costituzione, nel cui preambolo, noto come Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (26 agosto 1789), i delegati formularono gli ideali rivoluzionari condensati poi nell’espressione “liberté, égalité, fraternité”. La Dichiarazione proclamava principi e valori che sarebbero stati alla base delle future costituzioni liberali e democratiche: tutti gli uomini nascono liberi e uguali nei diritti (art. 1); tali diritti, naturali e imprescrittibili, sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione (art. 2); tutti i cittadini hanno diritto alla libertà di pensiero e di espressione delle proprie opinioni (art. 11); la sovranità risiede nella nazione (art. 3); la proprietà è un diritto sacro e inviolabile (art. 17); la legge è l’espressione della volontà generale e deve essere uguale per tutti (art. 6).

Cittadini attivi e cittadini passivi

La Dichiarazione legava strettamente libertà e uguaglianza, ma si trattava solo di un’uguaglianza civile e di fronte alla legge. Essa inoltre proclamava che tutti i cittadini hanno diritto di partecipare all’elaborazione delle leggi. Tuttavia, solo per una minoranza dei costi­tuenti ciò che valeva per i diritti civili valeva anche nel campo dei diritti politici. Infatti, il 22 dicembre la Costituente previde una suddivisione dei cittadini in tre categorie. I cittadini “passivi” erano esclusi dal diritto di partecipare alla vita politica mediante il voto. I cittadini “attivi”, che pagavano un contributo minimo annuo da una lira e mezzo a tre lire, designavano gli “elettori”. Questi ultimi, l’1% dei cittadini attivi, pagavano un contributo da 5 a 10 lire e designavano i deputati, i giudici e i membri delle amministrazioni dipartimentali. Infine i deputati, che formavano l’Assemblea legislativa, dovevano possedere una proprietà fondiaria e pagare un contributo di un marco d’argento (52 lire). Di fatto, all’aristocrazia del sangue si sostituiva quella del denaro. Il numero dei francesi che potevano partecipare fino in fondo alla vita politica (gli “elettori”) furono soltanto circa 50.000.

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Questo sistema elettorale fece innalzare accese proteste alla stampa democratica, ben rappresenta­ta dal giornale di Jean-Paul MaratL’Amico del popolo“.

 

 

Riforme dell’Assemblea e divisioni politiche

Rivoluzione franceseSu altre que­stioni le forze riformatrici si mossero con maggiore accordo. Fu realizzata una pro­fonda opera di decentramento dei poteri ammini­strativi locali, rendendo eleggibili le relative cariche. Furono creati 83 dipartimenti, con circa la medesima estensione territoriale, con funzioni amministrative, giudiziarie, fiscali e religiose, suddivisi in distretti, cantoni e comuni e i cui dirigenti furono eletti dal popolo.

Furono adottati inoltre provvedimenti che prevedevano l’abolizione delle corporazioni, dei dazi e delle dogane interne, la liberalizzazio­ne del commercio e della produzione, la libertà dell’uso individuale della terra. Si cominciò inoltre a progettare un nuovo siste­ma unitario e razionale di pesi e di misure. Furono concessi i diritti civili agli Ebrei e ai Protestanti, furono vietati i voti monastici, furono soppressi gli or­dini religiosi puramente contemplativi e tutti i ti­toli nobiliari. La venalità degli uffici, cioè la vendita delle cariche, venne soppressa, la giustizia doveva essere amministrata gratuitamente, furono aboliti i privilegi fiscali e fu prevista l’uguaglianza di tutti i cittadini nell’am­missione alle cariche pubbliche.

La discussione sulla Costituzione fece emergere divisioni tra i fautori della monarchia costituzionale su modello inglese e le componenti politiche più radicali. Nell’Assemblea il gruppo che sedeva abitualmente alla destra della presidenza includeva gli irriducibili avversari di ogni trasforma­zione, assieme a riformatori moderati, che proponevano di prendere a modello la Costituzione inglese, attribuendo al re il potere di nominare una seconda Camera accanto a quella eletta dal popolo. Il più folto gruppo della sinistra riuscì a far passa­re il principio del parlamento composto da una sola Camera elettiva e non concesse al re (cui spettava la nomina dei ministri) il potere di scioglierla.

Il trasferimento del re a Parigi

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Nel paese lo scontro politico era aspro e Luigi XVI rifiutava la sanzione dei decreti approvati in agosto dall’Assemblea nazionale. Temendo che il re e gli aristocratici stessero preparando un colpo di Stato, il 5 ottobre una folla di parigini, con una folta presenza di donne, raggiunse la reggia di Versailles. Luigi XVI si vide costretto a firmare i decreti dell’assemblea e a trasferirsi a Parigi con la famiglia e la corte, per risiedere nel Palazzo delle Tuileries, dove sarebbe stato più facile controllarlo. Poco dopo anche l’Assemblea si trasferì a Parigi. La Francia restò una monarchia e il Re conservò il potere esecutivo ma quello legislativo passò nelle mani dell’Assemblea costituente. La Fayette, che aveva giocato un ruolo di mediazione importante nella vicenda, vide crescere la sua popolarità, fino all’estate del 1790.

La Costituzione civile del clero

La Costituzione civile del clero fu un provvedimento adottato il 12 luglio 1790 che riguardava la Chiesa francese. Le diocesi vescovili furono ridotte da 130 a 83, fino a farle corrispondere territorialmente ai dipartimenti, facendo così decadere dalla carica un certo numero di vescovi. I parroci, privati delle decime come deliberato con i decreti dell’anno precedente, avrebbero ricevuto uno stipendio congruo dallo Stato. Tuttavia, l’elemento chiave della riforma era un al­tro: il cattolicesimo restava religione di Stato ma par­roci e vescovi sarebbero stati eletti, d’ora in poi, dal­lo stesso corpo elettorale dei cittadini attivi, senza che l’elezione dei vescovi avesse più bisogno del­l’investitura spirituale del Papa. Essi dovevano inoltre prestare un giuramento di fedeltà alla Nazione, alla Legge e al Re. Era una riforma che si muoveva nella direzione della tradizionale autonomia della Chiesa gallicana, ma essa era stata imposta senza convocare un concilio nazionale, quindi una larga parte del cle­ro la rifiutò, prima ancora che il Papa la condan­nasse ufficialmente, nell’aprile del 1791. Richiesti nel novembre 1790 di prestare giuramento alla Costituzione, inclusa la parte che riguardava il clero, quasi tutti i vescovi e una buona metà dei preti si rifiutarono. La costituzione civile divise il clero in “costituzionale” (che aveva prestato il giuramento) e in “refrattario” (che rifiutava il giuramento e restava fedele al Papa). Molti aristocratici ed ecclesiastici cominciarono a scegliere la strada dell’emigrazione e dell’agitazione controrivoluzionaria.

 

 

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