Cesare Beccaria, Tortura e pena di morte

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Cesare Beccaria, Tortura e pena di morte

Da Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene

Cesare Beccaria espone le proprie tesi contro la tortura e contro la pena di morte nel suo saggio “Dei delitti e delle pene”, pubblicato nel 1764, che incontrò un notevole successo ed ebbe vasta popolarità in tutta Europa. In Francia fu molto apprezzato dai philosophes dell’Encyclopédie e fu tradotto in francese, con le note di Denis Diderot. Contro la pena di morte Beccaria argomenta che lo Stato, per punire un delitto, ne compierebbe uno a sua volta. Infatti il contratto sociale con cui i cittadini cedono allo Stato una parte delle proprie libertà, non può comprendere il permesso di ucciderli, privandoli del massimo dei beni, la vita. Inoltre, non è tanto l’intensità della pena (che sarebbe massima con la pena di morte) quanto la certezza e la durata di essa a costituire un deterrente contro i delitti. La tortura viene considerata uno strumento disumano in quanto si ricorre ad essa prima di dimostrare la colpevolezza dell’imputato, e inutile nel processo, per determinarne o meno la colpevolezza, sia perché le persone deboli potrebbero essere inclini a confessare anche il falso, per sfuggire alla sofferenza, mentre le persone più dure potrebbero sopportare il dolore ed essere considerate innocenti.


Della Pena di Morte

Questa inutile prodigalità di supplicj, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la Morte sia veramente utile, e giusta, in un Governo bene organizzato. Qual può essere il diritto, che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello da cui risulta la sovranità, e le Leggi.

Esse non sono, che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno: Esse rappresentano la volontà generale, che è l’aggregato delle particolari. Chi è mai colui, che abbia voluto lasciare ad altri uomini l’arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita? E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll’altro, che l’uomo non è padrone di uccidersi, e doveva esserlo, se ha potuto dare altrui questo diritto o alla società intera?

Non è dunque la pena di Morte un Diritto, mentre ho dimostrato, che tale essere non può; ma è una guerra della Nazione con un [pag. 62] Cittadino, perchè giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere: Ma se dimostrerò non essere la Morte nè utilem, nè necessaria, avrò vinto la causa dell’umanità.

La Morte di un Cittadino non può credersi necessaria, che per due motivi. Il primo quando anche privo di libertà egli abbia ancora tali relazioni, e tal potenza, che interessi la sicurezza della Nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La Morte di qualche Cittadino divien dunque necessaria quando la Nazione ricupera, o perde la sua libertà, o nel tempo dell’Anarchia, quando i disordini stessi tengon luogo di Leggi; ma durante il tranquillo regno delle Leggi, in una forma di Governo, per la quale i voti della Nazione siano riuniti, ben munita, al di fuori, e al di dentro dalla forza, e dalla opinione, forse più efficace della forza medesima, dove il comando non è, che presso il vero Sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri, e non autorità, io non veggo necessità alcuna di distruggere un Cittadino, se non quando la di lui Morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo, per cui può credersi giusta, e necessaria la pena di morte. […]

Non è l’intensione della pena, che fa il maggior effetto sull’animo umano, ma l’estensione di essa; perchè la nostra sensibilità è più facilmente, e stabilmente mossa da minime, ma replicate impressioni, che da un forte, ma passeggiero movimento. L’impero dell’abitudine è universale sopra ogni essere che sente, e come l’uomo parla, e cammina, e procacciasi i suoi bisogni col di lei ajuto, così l’idee morali non si stampano nella mente, che per durevoli ed iterate percosse. Non è il terribile ma passaggiero spettacolo della Morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella Società, che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti. Quell’efficace, perché spessissimo ripetuto ritorno sopra di noi medesimi, [pag. 64] io stesso sarò ridotto a così lunga, e misera condizione se commetterò simili misfatti, è assai più possente, che non l’idea della Morte, che gli uomini veggon sempre in una oscura lontananza.

La pena di Morte fa un’impressione, che colla sua forza non supplisce alla pronta dimenticanza naturale all’uomo, anche nelle cose più essenziali, ed accelerata dalle passioni. […]

Ma colui, che si vede avanti agli occhi un gran numero d’anni, o anche tutto il corso della vita, che passerebbe nella schiavitù, e nel dolore in faccia a’ suoi concittadini, co’ quali vive libero, e sociabile, schiavo di quelle Leggi, dalle quali era protetto, fa un utile paragone di tutto ciò coll’incertezza dell’esito de’ suoi delitti, colla brevità del tempo, di cui ne goderebbe i frutti. L’esempio continuo di quelli, che attualmente vede vittime della propria inavvedutezza gli fa una impressione assai più forte, che non lo spettacolo di un supplicio, che lo indurisce più che non lo corregge.

Non è utile la pena di Morte per l’esempio di atrocità, che dà agli uomini. Se le passioni, o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le Leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbono aumentare il fiero esempio tanto più funesto, quanto la Morte legale è data con istudio, e con formalità. Parmi un assurdo, che le Leggi, che sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano, e puniscono l’omicidio, ne commettono uno esse medesime, e per allontanare i Cittadini dall’assassinio, ordinino un pubblico assassinio. […]

  1. Individua le tesi di Beccaria e le argomentazioni con cui le sostiene; esprimi poi la tua opinione con argomentazioni ulteriori a sostegno o a confutazione delle sue.

 

Contro la tortura

torturaUna crudeltà consacrata dall’uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contradizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d’infamia, o finalmente per altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato.

Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch’egli abbia violati i patti coi quali gli fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la podestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo o incerto; se certo, non gli conviene altra pena che quella stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo; se è incerto, […] non devesi tormentare un innocente, perché tale è secondo le leggi un uomo i di cui delitti non sono provati. Ma io aggiungo di più, ch’ […] un voler confondere tutt’i rapporti l’esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato, che il dolore divenga il crogiuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un cannibale, che i Romani, barbari anch’essi per più d’un titolo, riserbavano ai soli schiavi, vittime di una feroce e troppo lodata virtù.

Qual è il fine politico delle pene? Il terrore degli altri uomini. Ma quale giudizio dovremo noi dare delle segrete e private carnificine, che la tirannia dell’uso esercita su i rei e sugl’innocenti? […]

Un altro ridicolo motivo della tortura è la purgazione dell’infamia, cioè un uomo giudicato infame dalle leggi deve confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue ossa. Quest’abuso non dovrebbe esser tollerato nel decimottavo secolo. Si crede che il dolore, che è una sensazione, purghi l’infamia, che è un mero rapporto morale. […] Ma l’infamia è un sentimento non soggetto né alle leggi né alla ragione, ma alla opinione comune. La tortura medesima cagiona una reale infamia a chi ne è la vittima. Dunque con questo metodo si toglierà l’infamia dando l’infamia.

 

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