La Costituzione degli Stati Uniti

Rivoluzione americana

La Costituzione degli Stati Uniti

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Federalisti e antifederalisti

Dopo la guerra d’indipendenza, i tredici stati formarono inizialmente un governo centrale molto debole e con poteri limitati, in base agli Articoli della Confederazione. In questa condizione gli Stati Uniti godevano di scarsa autorità e di limitato prestigio all’estero, con il rischio che il nuovo Stato si disgregasse. Nell’estate del 1787 si riunì a Filadelfia una Convenzione con l’intento di rafforzare il governo federale. La Convenzione votò per tenere segrete le sue deliberazioni e decise la stesura di una nuova Costituzione, stabilendo infine che sarebbero bastati 9 stati su 13 per ratificarla.

Il 17 settembre 1787 la Convenzione di Filadelfia approvò la Costituzione che successivamente fu ratificata dai singoli Stati dopo un aspro confronto interno. Fra i fautori di un forte potere federale si collocarono George Washington, Benjamin Franklin, John Hamilton, James Madison, John Jay, che furono perciò detti “federalisti” di contro agli “antifederalisti”. Si formarono due partiti: il federalista, centralista e legato all’aristocrazia finanziaria urbana, e il repubblicano, che mirava a un regime fondato sugli agricoltori indipendenti tutori dello spirito di libertà e della sovranità popolare. Nel 1789 George Washington fu eletto presidente.

Una Costituzione repubblicana federale

La Costituzione repubblicana federale approvata a Filadelfia, entrata in vigore nel 1789 e integrata nel 1791 da una “dichiarazione dei diritti” (Bill of Rights), è stata successivamente emendata più volte ma è ancora oggi vigente. Gli Stati Uniti divennero una federazione di Stati indipendenti, con ampia autonomia riconosciuta ai singoli Stati, ma non sovrani perché comunque uniti sotto l’autorità di un potere centrale federale.

Gli Stati Uniti furono la prima Repubblica parlamentare “borghese” moderna, basata sul suffragio censitario, cioè sul diritto di voto riservato ai benestanti, su istituzioni parlamentari, sulla subordinazione dei militari al potere civile e sulla separazione fra Stato e chiese. Negli Stati Uniti, che contavano allora circa 4 milioni di abitanti, di cui 700 mila neri schiavi e 60 mila neri liberi, erano assenti strutture e gerarchie nobiliari ma fu conservato l’istituto della schiavitù, sulla quale si reggeva gran parte dell’economia degli stati del Sud.

Il Congresso

Il potere legislativo fu affidato al Congresso, un parlamento bicamerale composto da un Senato (due senatori per ogni Stato, eletti per sei anni), espressione degli Stati, e da una Camera dei rappresentanti, espressione del popolo nel suo insieme (eletti per due anni, in proporzione alla popolazione di ogni Stato). La principale funzione del Congresso consiste nell’approvazione delle leggi federali, destinate cioè a valere su tutto il territorio degli Stati Uniti. Il congresso può legiferare sulle materie della difesa, della moneta, del commercio internazionale, del fisco (relativamente alle imposte federali), dei dazi doganali, della cittadinanza, della gestione del servizio postale, dei tribunali federali, del bilancio dello Stato e della messa in stato d’accusa. Ogni progetto di legge deve essere approvato sia dalla Camera dei rappresentanti sia dal Senato, dopodiché viene promulgato dal Presidente ed entra in vigore. Se il Presidente non è d’accordo sui contenuti di una legge può, con messaggio motivato, rinviarla alle camere. Se queste la riapprovano a maggioranza dei 2/3 egli è tuttavia tenuto a promulgarla.

Il Presidente

Il potere esecutivo centrale (federale) fu affidato a un Presidente eletto dal popolo ogni quattro anni (con sistema a doppio grado, da un apposito collegio di grandi elettori). Il Presidente è capo dello Stato e del governo, oltre che comandante in capo delle Forze armate e massima autorità diplomatica. Secondo la Costituzione, il Presidente deve curarsi che “le leggi siano fedelmente applicate”. Tra le prerogative del Presidente vi sono la politica estera, la sospensione delle leggi, la nomina dei ministri e degli ambasciatori. Con il consenso del Senato, il Presidente nomina i giudici della Corte Suprema e delle altre Corti federali. Il Presidente non può sciogliere le Camere o convocare elezioni anticipate. Il massimo potere che il Congresso può esercitare nei confronti del Presidente è quello di impeachment, cioè la sua rimozione, a cui si giunge attraverso un voto della Camera, un processo tenuto dal Senato, e un voto del Senato a maggioranza dei due terzi.

La Corte Suprema

Il potere giudiziario spetta alla Corte Suprema, la più alta istanza del sistema giurisdizionale federale, composta da nove giudici, nominati a vita dal Presidente (nomina che deve essere confermata dal senato). La Corte giudica sulle materie di pertinenza del governo federale, sulle dispute tra Stati e sull’interpretazione di norme costituzionali. Può dichiarare l’incostituzionalità delle leggi e dell’operato del Governo. Sotto la Corte Suprema si trovano le Corti d’appello e, al primo grado della giurisdizione federale, le Corti distrettuali. Separati, ma non del tutto indipendenti, dal sistema di corti federali, esistono i sistemi giurisdizionali dei singoli Stati, ciascuno dei quali costituisce un sistema giuridico autonomo e dispone di leggi sue proprie.

 

 

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