Rivoluzione francese: Costituzione dell’Anno I (1793)

Costituzione dell’Anno I (24 giugno 1793)

Rivoluzione francese

Il 24 giugno 1793 la Convenzione nazionale promulgò una nuova Costituzione repubblicana e democratica (detta Costituzione dell’anno I), che però non entrò effettivamente in vigore. La Costituzione prevedeva il suffragio universale maschile, libertà, uguaglianza di fronte alla legge ma anche il diritto al lavoro, all’istruzione e all’assistenza sociale. Oltre al diritto di resistere all’oppressione (già garantito dalla Dichiarazione del 1789) si riconosceva al popolo il diritto all’insurrezione.


ATTO COSTITUZIONALE

Della Repubblica

Art. 1 – La Repubblica francese è una e indivisibile.

Della distribuzione del popolo

Art. 2 – Il popolo francese è distribuito, per l’esercizio della sua sovranità, in Assemblee primarie di cantoni.

Art. 3 – Esso è distribuito per l’amministrazione e per la giustizia, in dipartimenti, distretti, municipalità.

Dello stato dei cittadini

Art. 4 – Ogni uomo nato e domiciliato in Francia, in età di ventun anni compiuti, che, domiciliato in Francia da un anno, – vi vive del suo lavoro; – o acquista una proprietà; – o sposa una francese; – o adotta un fanciullo; – o mantiene un vecchio; – ogni straniero infine, che il Corpo legislativo giudicherà di aver ben meritato dell’umanità; è ammesso all’esercizio dei diritti di cittadino francese.

Art. 5 – L’esercizio dei diritti di cittadino si perde:

– con la naturalizzazione in paese straniero;

– con l’accettazione di funzioni o favori emanati da un Governo non popolare;

– con la condanna a pene infamanti o afflittive, fino alla riabilitazione.

Art. 6 – L’esercizio dei diritti di cittadino è sospeso: – per lo stato di accusa; – per un giudizio di contumacia, fintanto che la sentenza non è annullata.

Della sovranità del popolo

Art. 7 – Il popolo sovrano è l’universalità dei cittadini francesi.

Art. 8 – Esso nomina immediatamente i suoi deputati.

Art. 9 – Esso delega a degli elettori la scelta degli amministratori, degli arbitri pubblici, dei giudici criminali e di cassazione.

Art. 10. – Esso delibera sulle leggi.

Delle Assemblee primarie

Art. 11 – Le Assemblee primarie si compongono dei cittadini domiciliati da sei mesi in ogni cantone.

Art. 12 – Esse sono composte da almeno duecento cittadini, e al massimo da seicento, chiamati a votare.

Art. 13 – Esse sono costituite con la nomina di un presidente, di segretari, di scrutatori.

Art. 14 – Ad esse spetta la loro polizia.

Art. 15 – Nessuno vi può comparire in armi.

Art. 16 – Le elezioni si fanno a scrutinio segreto, o ad alta voce, a scelta di ogni votante.

Art. 17 – Un’Assemblea primaria non può, in nessun caso, prescrivere un modo uniforme di votare.

Art. 18 – Gli scrutatori constatano il voto dei cittadini che, non sapendo scrivere, preferiscono votare a scrutinio segreto.

Art. 19 – I suffragi sulle leggi sono dati con o con no.

Art. 20 – Il voto dell’Assemblea primaria è proclamato così: I cittadini riuniti in Assemblea primaria di… nel numero di… votanti, votano a favore o votano contro, alla maggioranza di…

Della rappresentanza nazionale

Art. 21. – La popolazione è la sola base della Rappresentanza nazionale.

Art. 22 – Vi è un deputato in ragione di quarantamila abitanti.

Art. 23 – Ogni riunione di Assemblee primarie risultante da una popolazione da 39.000 a 41.000 anime, nomina immediatamente un deputato.

Art. 24 – La nomina si fa a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 25 – Ogni Assemblea fa lo spoglio dei voti e invia un commissario per il censimento generale, al luogo designato come più centrale.

Art. 26 – Se il primo censimento non dà maggioranza assoluta, si procede ad un secondo appello, e si vota per l’uno o per l’altro dei due cittadini che hanno raccolto il maggior numero dei voti.

Art. 27 – In caso di parità di voti, il più anziano ha la preferenza, sia per essere messo in ballottaggio, sia per essere eletto. In caso di uguaglianza d’età, decide la sorte.

Art. 28 – Ogni Francese che esercita i diritti di cittadino, è eleggibile nel territorio della Repubblica.

Art. 29 – Ogni deputato appartiene alla Nazione intiera.

Art. 30 – In caso di non-accettazione, dimissione, decadenza o morte di un deputato, provvedono alla sua sostituzione le Assemblee primarie che lo hanno nominato.

Art. 31 – Un deputato che ha dato le dimissioni, non può lasciare il posto se non dopo l’ammissione del suo successore.

Art. 32 – Il popolo francese si riunisce in Assemblea tutti gli anni, il primo di maggio per le elezioni.

Art. 33 – Procede ad esse qualunque sia il numero dei cittadini aventi diritto di votare.

Art. 34 – Le Assemblee primarie si formano straordinariamente, su domanda del quinto dei cittadini che hanno diritto di votarvi.

Art. 35 – La convocazione, in questo caso, è fatta dalle municipalità del luogo ordinario della riunione.

Art. 36 – Queste Assemblee straordinarie deliberano solo quando sono presenti la metà più uno dei cittadini che hanno diritto di votare.

Delle Assemblee elettorali

Art. 37 – I cittadini riuniti in Assemblee primarie, nominano un elettore in ragione di 200 cittadini, presenti o no; due da 301 fino a 400; tre da 401 fino a 600.

Art. 38 – Il modo delle sedute delle Assemblee elettorali, e il modo delle elezioni sono gli stessi che nelle Assemblee primarie.

Del Corpo legislativo

Art. 39 – Il Corpo legislativo è uno, indivisibile e permanente.

Art. 40 – La sua sessione è di un anno.

Art. 41 – Esso si riunisce il primo di luglio.

Art. 42 – L’Assemblea non può costituirsi, se non è composta almeno dalla metà più uno dei rappresentanti.

Art. 43 – I deputati non possono essere ricercati, accusati né giudicati in nessun tempo, per le opinioni che essi hanno enunciato in seno al Corpo legislativo.

Regolamento delle sedute del Corpo legislativo

Art. 45 – Le sedute dell’Assemblea nazionale sono pubbliche.

Art. 46 – I verbali delle sedute saranno stampati.

Art. 47 – Essa non può deliberare se non è composta da duecento membri almeno.

Art. 48 – Non può rifiutare la parola ai suoi membri, nell’ordine in cui essi l’hanno chiesto.

Art. 49 – Delibera alla maggioranza dei presenti.

Art. 50 – Cinquanta membri hanno il diritto di esigere l’appello nominale.

Art. 51 – Essa ha il diritto di censura sulla condotta dei suoi membri nel suo seno.

Art. 52 – La polizia le spetta nel luogo delle sue sedute, e nel recinto esterno che essa ha determinato.

Delle funzioni del Corpo legislativo

Art. 53 – Il Corpo legislativo propone delle leggi, ed emette dei decreti.

Art. 54 – Sono compresi sotto il nome generale di Legge gli atti del Corpo legislativo, concernenti:

– la legislazione civile e criminale;

– l’amministrazione generale delle entrate e delle spese ordinarie della Repubblica;

– i demani nazionali;

– il titolo, il peso, il conio e il nome delle monete;

– la natura, la cifra e la riscossione dei contributi;

– la dichiarazione di guerra;

– ogni nuova distribuzione generale del territorio francese;

– l’istruzione pubblica;

– gli onori pubblici alla memoria dei grandi uomini.

Art. 55 – Sono designati sotto il nome particolare di decreto, gli atti del Corpo legislativo, concernenti:

– lo stanziamento annuo delle forze di terra e di mare;

– il permesso o il divieto del passaggio delle truppe straniere sul territorio francese;

– l’introduzione delle forze navali straniere nei porti della Repubblica;

– le misure di sicurezza e di tranquillità generali;

– la distribuzione annua e monetaria dei soccorsi e dei lavori pubblici;

– gli ordini per la fabbricazione delle monete di ogni specie;

– le spese impreviste e straordinarie;

– le misure locali e particolari a un’amministrazione, a un comune, a un genere di lavori pubblici;

– la difesa del territorio;

– la ratifica dei trattati;

– la nomina e la destituzione dei comandanti in capo degli eserciti;

– il perseguimento della responsabilità dei membri del Consiglio, dei pubblici funzionari;

– l’accusa dei prevenuti di complotti contro la sicurezza generale della Repubblica;

– ogni cambiamento nella distribuzione parziale del territorio francese;

– le ricompense nazionali.

Della formazione della Legge

Art. 56 – I progetti di Legge sono preceduti da una relazione.

Art. 57 – La discussione non può aprirsi, e la Legge non può essere provvisoriamente fissata se non quindici giorni dopo la relazione.

Art. 58 – Il progetto viene stampato e inviato a tutti i comuni della Repubblica sotto questo titolo: Legge proposta.

Art. 59 – Quaranta giorni dopo l’invio della Legge proposta, se nella metà dei dipartimenti, più uno, il decimo delle Assemblee primarie di ognuno di essi, regolarmente formate, non ha reclamato, il progetto è accettato e diviene Legge.

Art. 60 – Se vi è reclamo, il Corpo legislativo convoca le Assemblee primarie.

Dell’intitolazione delle leggi e dei decreti

Art. 61 – Le leggi, i decreti, le sentenze e tutti gli atti pubblici sono intitolati: In nome del popolo francese, l’anno… della Repubblica francese.

Del Consiglio esecutivo

Art. 62 – Vi è un Consiglio esecutivo composto da ventiquattro membri.

Art. 63 – L’Assemblea elettorale di ogni dipartimento nomina un candidato. Il Corpo legislativo sceglie sulla lista generale i membri del Consiglio.

Art. 64 – Esso viene rinnovato per metà a ogni legislatura, negli ultimi mesi della sua sessione.

Art. 65 – Il Consiglio è incaricato della direzione e della sorveglianza dell’amministrazione generale; esso non può agire che in esecuzione delle leggi e dei decreti del Corpo legislativo.

Art. 66 – Esso nomina, fuori del suo seno, gli agenti in capo dell’amministrazione generale della Repubblica.

Art. 67 – Il Corpo legislativo determina il numero e le funzioni di questi agenti.

Art. 68 – Questi agenti non formano un Consiglio; essi sono separati senza rapporti immediati fra di loro, non esercitano alcuna autorità personale.

Art. 69 – Il Consiglio nomina, al di fuori del suo seno, gli agenti della Repubblica all’estero.

Art. 70 – Esso negozia i trattati.

Art. 71 – I membri del Consiglio, in caso di prevaricazione, sono accusati dal Corpo legislativo.

Art. 72 – Il Consiglio è responsabile dell’inesecuzione delle leggi e dei decreti, e degli abusi che non denuncia.

Art. 73 – Esso revoca e sostituisce gli agenti da lui nominati.

Art. 74 – Esso è tenuto a denunziarli, se vi è luogo, davanti alle autorità giudiziarie.

Delle relazioni del Consiglio esecutivo con il Corpo legislativo

Art. 75 – Il Consiglio esecutivo risiede presso il Corpo legislativo; ha l’accesso e un posto separato nel luogo delle sue sedute.

Art. 76 – Esso viene ascoltato ogni volta che ha da riferire.

Art. 77 – Il Corpo legislativo lo chiama nel suo seno, in tutto o parte, quando lo crede conveniente.

Dei Corpi amministrativi e municipali

Art. 78 – In ogni comune della Repubblica vi è un’amministrazione municipale; – in ogni distretto, un’amministrazione intermedia; – in ogni dipartimento, un’amministrazione centrale.

Art. 79 – Gli ufficiali municipali sono eletti dalle Assemblee di comune.

Art. 80 – Gli amministratori sono nominati dalle Assemblee elettorali di dipartimento e di distretto.

Art. 81 – Le municipalità e le amministrazioni sono rinnovate tutti gli anni per la metà.

Art. 82 – Gli amministratori e ufficiali municipali non hanno alcun carattere di rappresentanza. – Essi non possono, in nessun caso, modificare gli atti del Corpo legislativo, né sospenderne l’esecuzione.

Art. 83 – Il Corpo legislativo determina le funzioni degli ufficiali municipali e degli amministratori, le regole della loro subordinazione, e le pene in cui essi potranno incorrere.

Art. 84 – Le sedute delle municipalità e delle amministrazioni sono pubbliche.

Della Giustizia civile

Art. 85 – Il Codice delle leggi civili e criminali è uniforme per tutta la Repubblica.

Art. 86 – Non si può attentare in nessun modo al diritto che hanno i cittadini di fare decidere le loro liti da arbitri di loro scelta.

Art. 87 – La decisione di questi arbitri è definitiva, se i cittadini non si sono riservato il diritto di reclamare.

Art. 88 – Vi sono dei giudici di pace eletti dai cittadini dei circondari determinati dalla Legge.

Art. 89 – Essi conciliano e giudicano senza spese.

Art. 90 – Il loro numero e la loro competenza sono regolati dal Corpo legislativo.

Art. 91 – Vi sono degli arbitri pubblici eletti dalle Assemblee elettorali.

Art. 92 – Il loro numero e le loro giurisdizioni sono fissate dal Corpo legislativo.

Art. 93 – Essi prendono conoscenza delle contestazioni che non sono state determinate definitivamente dagli arbitri privati o dai giudici di pace.

Art. 94 – Deliberando in pubblico:

– opinano ad alta voce;

– deliberano in ultima istanza, su difese verbali, o su semplice memoriale, senza procedure e senza spese;

– motivano le loro decisioni.

Art. 95 – I giudici di pace e gli arbitri pubblici sono eletti ogni anno.

Della giustizia criminale

Art. 96 – In materia criminale, nessuno cittadino può esser giudicato se non su un’accusa accolta dai giurati o decretata dal Corpo legislativo. – Gli accusati hanno degli avvocati scelti da essi, o nominati d’ufficio. – L’istruzione è pubblica. – Il fatto e l’intenzione sono dichiarati da un giurì di giudizio. – La pena è applicata da un tribunale criminale.

Art. 97 – I giudici criminali sono eletti ogni anno dalle assemblee elettorali.

Del Tribunale di cassazione

Art. 98 – Vi è per tutta la Repubblica un Tribunale di cassazione.

Art. 99 – Questo Tribunale non prende conoscenza del merito delle questioni. – Esso giudica sulla violazione delle forme e sulle esplicite contravvenzioni alla Legge.

Art. 100 – I membri di questo Tribunale sono nominati ogni hanno dalle Assemblee elettorali.

Dei contributi pubblici

Art. 101 – Nessun cittadino è dispensato dall’onorevole obbligo di contribuire ai carichi pubblici.

Della tesoreria nazionale

Art. 102 – La tesoreria nazionale è il punto centrale delle entrate e delle spese della Repubblica.

Art. 103 – Essa è amministrata dagli agenti contabili, nominati dal Consiglio esecutivo.

Art. 104 – Questi agenti sono sorvegliati da commissari nominati dal Corpo legislativo, presi fuori del suo seno, e responsabili degli abusi che non denunciano.

Della contabilità

Art. 105 – I conti degli agenti della tesoreria nazionale e degli amministratori dei denari pubblici, sono resi annualmente a commissari responsabili, nominati dal Consiglio esecutivo.

Art. 106 – Questi verificatori sono sorvegliati da commissari nominati dal Corpo legislativo, presi fuori del suo seno, e responsabili degli abusi e degli errori che non denunciano. – Il Corpo legislativo convalida i conti.

Delle forze della Repubblica

Art. 107 – La forza generale della Repubblica è composta dal popolo intero.

Art. 108 – La Repubblica mantiene a sue spese, anche in tempo di pace, una forza armata di terra e di mare.

Art. 109 – Tutti i Francesi sono soldati, essi sono tutti esercitati a maneggiare le armi.

Art. 110 – Non vi è generalissimo.

Art. 111 – La differenza dei gradi, i loro segni distintivi e la subordinazione non sussistono che relativamente al servizio e durante la sua durata.

Art. 112 – La forza pubblica impiegata per mantenere l’ordine e la pace nell’interno agisce solo in seguito a richiesta scritta delle autorità costituite.

Art. 113 – La forza pubblica impiegata contro i nemici esterni agisce sotto gli ordini del Consiglio esecutivo.

Art. 114 – Nessun corpo armato può deliberare.

Delle Convenzioni nazionali

Art. 115 – Se nella metà dei dipartimenti, più uno, il decimo delle Assemblee primarie di ognuno di essi, regolarmente formate, domanda la revisione dell’Atto costituzionale, o il cambiamento di qualcuno dei suoi articoli, il Corpo legislativo è tenuto a convocare tutte le Assemblee primarie della Repubblica, per sapere se vi è luogo a una Convenzione nazionale.

Art. 116 – La Convenzione nazionale è formata allo stesso modo delle legislature, e ne riunisce i poteri.

Art. 117 – Essa si occupa, relativamente alla Costituzione, solo degli oggetti che hanno motivato la sua convocazione.

Dei rapporti della Repubblica francese con le nazioni straniere

Art. 118 – Il popolo francese è l’amico e l’alleato naturale dei popoli liberi.

Art. 119 – Esso non s’ingerisce nel governo delle altre nazioni, e non sopporta che le altre nazioni s’ingeriscano nel suo.

Art. 120 – Esso dà asilo agli stranieri banditi dalla loro patria per la causa della libertà. – Lo rifiuta ai tiranni.

Art. 121 – Esso non fa la pace con un nemico che occupa il suo territorio.

Della garanzia dei diritti

Art. 122 – La Costituzione garantisce a tutti i Francesi l’eguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà, il debito pubblico, il libero esercizio dei culti, un’istruzione comune, dei soccorsi pubblici, la libertà indefinita della stampa, il diritto di petizione, il diritto di riunirsi in società popolari, il godimento di tutti i diritti dell’uomo.

Art. 123 – La Repubblica Francese onora la lealtà, il coraggio, la vecchiaia, il rispetto filiale, la sventura. Essa affida la custodia della sua Costituzione alla guardia di tutte le virtù.

Art. 124 – La Dichiarazione dei diritti e l’Atto costituzionale sono incisi su tavole poste nel seno del Corpo legislativo e nelle pubbliche piazze.

FONTE: A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Giuffrè, Milano 1975.

 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (24 giugno 1793)

Il popolo francese, convinto che l’oblio e il disprezzo dei diritti naturali dell’uomo sono le sole cause delle sventure del mondo, ha deciso di esporre in una dichiarazione solenne questi diritti sacri e inalienabili, affinché tutti i cittadini potendo paragonare incessantemente gli atti del Governo con il fine di ogni istituzione sociale, non si lascino opprimere ed avvilire dalla tirannia, affinché il popolo abbia sempre davanti agli occhi le basi della sua libertà e della sua felicità, il magistrato la regola dei suoi doveri, il legislatore l’oggetto della sua missione. – Di conseguenza, esso proclama, al cospetto dell’Essere supremo, la seguente dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino.

Art. 1 – Lo scopo della società è la felicità comune. – Il Governo è istituito per garantire all’uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili.

Art. 2 – Questi diritti sono l’uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà.

Art. 3 – Tutti gli uomini sono uguali per natura e davanti alla Legge.

Art. 4 – La Legge è l’espressione libera e solenne della volontà generale; essa è la stessa per tutti, sia che protegga, sia che punisca; può ordinare solo ciò che è giusto e utile alla società; non può vietare se non ciò che le è nocivo.

Art. 5 – Tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili agli impieghi pubblici. I popoli liberi non conoscono altri motivi di preferenza nelle loro elezioni, che le virtù e le capacità.

Art. 6 – La libertà è il potere che appartiene all’uomo di fare tutto ciò che non nuoce ai diritti degli altri; essa ha per principio la natura, per regola la giustizia, per salvaguardia la legge; il suo limite morale è in questa massima: “Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te”.

Art. 7 – Il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie opinioni, sia con la stampa sia in tutt’altra maniera, il diritto di riunirsi in assemblea pacificamente, il libero esercizio dei culti, non possono essere interdetti.

La necessità di enunciare questi diritti presuppone o la presenza o il ricordo recente del despotismo.

Art. 8 – La sicurezza consiste nella protezione accordata dalla società ad ognuno dei suoi membri per la conservazione della sua persona, dei suoi diritti, delle sue proprietà.

Art. 9 – La legge deve proteggere la libertà pubblica e individuale contro l’oppressione di quelli che governano.

Art. 10 – Nessuno deve essere accusato, arrestato, né detenuto, se non nei casi determinati dalla Legge e secondo le forme da essa prescritte. Ogni cittadino arrestato o citato dall’autorità della Legge, deve ubbidire sull’istante; egli si rende colpevole con la resistenza.

Art. 11 – Ogni atto esercitato contro un uomo fuori dei casi e senza le forme che la Legge determina è arbitrario e tirannico; colui contro il quale lo si volesse eseguire con la violenza, ha il diritto di respingerlo con la forza.

Art. 12 – Coloro che procurano, spediscono, firmano, eseguiscono o fanno eseguire degli atti arbitrari, sono colpevoli e devono essere puniti.

Art. 13 – Ogni uomo essendo presunto innocente fino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si giudica indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non fosse necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

Art. 14 – Nessuno deve essere giudicato e punito se non dopo esser stato ascoltato o legalmente citato, e in virtù di una legge promulgata anteriormente al delitto. La legge che punisse dei delitti commessi prima che essa esistesse, sarebbe una tirannia; l’effetto retroattivo dato alla legge sarebbe un crimine.

Art. 15 – La Legge deve decretare solo pene strettamente ed evidentemente necessarie: le pene devono essere proporzionate al delitto, e utili alla società.

Art. 16 – Il diritto di proprietà è quello che appartiene ad ogni cittadino di godere e disporre a piacimento dei suoi beni, delle sue rendite, del frutto del suo lavoro e della sua operosità.

Art. 17 – Nessun genere di lavoro, di cultura, di commercio, può essere interdetto all’operosità dei cittadini.

Art. 18 – Ogni uomo può impegnare i suoi servizi, il suo tempo; ma non può vendersi, né essere venduto; la sua persona non è una proprietà alienabile. La Legge non riconosce domesticità; può esistere solo un vincolo di cure e di riconoscenza tra l’uomo che lavora e quello che lo impiega.

Art. 19 – Nessuno può essere privato della benché minima parte della sua proprietà, senza il suo consenso, tranne quando la necessità pubblica legalmente constatata lo esige, e sotto la condizione di una giusta e preventiva indennità.

Art. 20 – Nessun contributo può essere stabilito se non per l’utilità generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere alla determinazione dei contributi, di sorvegliarne l’impiego, e di esigerne il rendiconto.

Art. 21 – I soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando loro del lavoro, sia assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in età di poter lavorare.

Art. 22 – L’istruzione è il bisogno di tutti. La società deve favorire con tutto il suo potere i progressi della ragione pubblica, e mettere l’istruzione alla portata di tutti i cittadini.

Art. 23 – La garanzia sociale consiste nell’azione di tutti, per assicurare a ognuno il godimento e la conservazione dei suoi diritti; questa garanzia riposa sulla sovranità nazionale.

Art. 24 – Essa non può esistere, se i limiti delle funzioni pubbliche non sono chiaramente determinati dalla Legge, e se la responsabilità di tutti i funzionari non è assicurata.

Art. 25 – La sovranità risiede nel popolo; essa è una e indivisibile, imprescrittibile e inalienabile.

Art. 26 – Nessuna parte di popolo può esercitare il potere del popolo intero; ma ogni sezione del Sovrano riunito in assemblea deve godere del diritto di esprimere la sua volontà con una completa libertà.

Art. 27 – Ogni individuo che usurpa la sovranità, sia all’istante messo a morte dagli uomini liberi.

Art. 28 – Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future.

Art. 29 – Ogni cittadino ha un eguale diritto di concorrere alla formazione della Legge ed alla nomina dei suoi mandatari o dei suoi agenti.

Art. 30 – Le funzioni pubbliche sono essenzialmente temporanee; esse non possono essere considerate come distinzioni né come ricompense, ma come doveri.

Art. 31. – I delitti dei mandatari del popolo e dei suoi agenti non devono mai essere impuniti. Nessuno ha il diritto di considerarsi più inviolabile degli altri cittadini.

Art. 32 – Il diritto di presentare delle petizioni ai depositari dell’autorità pubblica non può, in nessun caso, essere interdetto, sospeso né limitato.

Art. 33 – La resistenza all’oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell’uomo.

Art. 34 – Vi è oppressione contro il corpo sociale quando uno solo dei suoi membri è oppresso. Vi è oppressione contro ogni membro quando il corpo sociale è oppresso.

Art. 35 – Quando il governo viola i diritti del popolo, l’insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte del popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri.

 

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