Rivoluzione francese: la costituzione del 1791.

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Rivoluzione francese: la costituzione del 1791.

La Carta costituzionale (monarchica) della Francia fu approvata il 4 settembre del 1791 e il 14 settembre il re giurò di rispettarla. Il diritto di voto fu legato al censo (suffragio censitario) e alla proprietà: la Costituzione distinse la popolazione in cittadini attivi (maschi adulti che pagano un minimo di imposte) e cittadini passivi, che non avevano diritti politici. Essa limitò quindi l’elettorato alla borghesia e alle classi più elevate. Il potere legislativo fu conferito a un’Assemblea composta da 745 membri. Sebbene il re detenesse il potere esecutivo, gli furono imposte rigide limitazioni: il suo veto aveva esclusivamente effetto sospensivo e all’Assemblea spettava il controllo sulla sua condotta negli affari esteri.

Testo integrale: Dich+Costituzione_1791

Costituzione 1791

COSTITUZIONE DEL 3 SETTEMBRE 1791

L’Assemblea nazionale, volendo stabilire la Costituzione francese sui princìpi ch’essa ha riconosciuto e dichiarato, abolisce irrevocabilmente le istituzioni che ferivano la libertà e l’uguaglianza dei diritti. Non vi è né nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie, né distinzioni di ordini, né regime feudale, né giustizie patrimoniali, né alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative che ne derivavano, né alcun ordine cavalleresco, né alcuna delle corporazioni o decorazioni, per le quali si esigevano delle prove di nobiltà, o che supponevano delle distinzioni di nascita, né alcun’altra superiorità, all’infuori di quella dei funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni. Non vi è più né venalità, né eredità di alcun ufficio pubblico. Non vi è più, per nessuna parte della Nazione, né per nessun individuo, alcun privilegio o eccezione al diritto comune di tutti i Francesi. Non vi sono più né giurande, né corporazioni di professionisti, arti e mestieri. La legge non riconosce più né voti religiosi, né alcun altro legame che sia contrario ai diritti naturali, o alla Costituzione.

Titolo I

Disposizioni fondamentali garantite dalla Costituzione

La Costituzione garantisce, come diritti naturali e civili:

1) che tutti i cittadini sono ammissibili ai posti e impieghi, senz’altra distinzione che quella delle virtù e delle capacità;

2) che tutti i contributi saranno ugualmente ripartiti tra tutti i cittadini, in proporzione delle loro facoltà;

3) che gli stessi delitti saranno puniti con le stesse pene, senza alcuna distinzione delle persone.

La Costituzione garantisce parimenti, come diritti naturali e civili:

– la libertà ad ogni uomo di andare, di restare, di partire, senza poter essere arrestato o detenuto, se non in conformità delle forme determinate dalla costituzione;

– la libertà ad ogni uomo di parlare, di scrivere, di stampare e di pubblicare i propri pensieri, senza che gli scritti possano essere sottoposti a censura o ispezione prima della pubblicazione, e di praticare il culto religioso al quale aderisce;

– la libertà ai cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, adempiendo agli obblighi previsti dalle leggi di polizia;

– la libertà di indirizzare alle autorità costituite delle petizioni firmate individualmente.

Il Potere legislativo non potrà fare leggi che menomino ed ostacolino l’esercizio dei diritti naturali e civili esposti nel presente titolo, e garantiti dalla Costituzione; ma poiché la libertà consiste solo nel poter fare tutto ciò che non nuoce né ai diritti altrui, né alla sicurezza pubblica, la legge può stabilire delle pene contro gli atti che, attaccando o la sicurezza pubblica o i diritti altrui, sarebbero nocivi alla società.

La Costituzione garantisce l’inviolabilità delle proprietà, o la giusta e preventiva indennità di quelle delle quali la pubblica necessità, legalmente constatata, esiga il sacrificio. I beni destinati alle spese di culto e a tutti i servizi d’utilità pubblica appartengono alla nazione, e sono in ogni tempo a sua disposizione.

La Costituzione garantisce le alienazioni che sono state o saranno fatte seguendo le forme stabilite dalla legge.

I cittadini hanno il diritto di eleggere o scegliere i ministri dei loro culti.

Sarà creato e organizzato un istituto generale di Soccorsi pubblici, per allevare i bambini abbandonati, dare assistenza ai poveri infermi e fornire lavoro ai poveri validi che non abbiano potuto procurarsene.

Sarà creata e organizzata una Istruzione pubblica, comune a tutti i cittadini, gratuita nelle parti d’insegnamento indispensabili a tutti gli uomini, e i cui istituti saranno distribuiti con gradualità, in una proporzione che rispecchi la divisione del regno.

Saranno stabilite delle feste nazionali per conservare il ricordo della Rivoluzione francese, mantenere la fraternità tra i cittadini, e legarli alla costituzione, alla patria e alle leggi.

Sarà fatto un codice di leggi civili e comuni a tutto il regno.

[…]

Titolo III

Dei poteri pubblici

Art. 1 – La sovranità è una, indivisibile, inalienabile e imprescrittibile. Essa appartiene alla nazione; nessuna sezione del popolo, né alcun individuo può attribuirsene l’esercizio.

Art. 2 – La nazione, dalla quale emanano unicamente tutti i poteri, può esercitarli unicamente mediante delega. – La costituzione francese è rappresentativa: i rappresentanti sono il Corpo legislativo e il re.

Art. 3 – Il potere legislativo è delegato ad un’Assemblea nazionale composta di rappresentanti a tempo determinato liberamente eletti dal popolo, per essere esercitato da essa, con la sanzione del re, nella maniera che sarà fissata qui appresso.

Art. 4 – Il governo è monarchico: il potere esecutivo è delegato al re, per essere esercitato sotto la sua autorità, da ministri e altri agenti responsabili, nella maniera che sarà fissata qui appresso.

Art. 5 – Il potere giudiziario è delegato a giudici eletti a tempo dal popolo.

Capitolo i

dell’Assemblea nazionale legislativa

Art. 1 – L’Assemblea nazionale, la quale costituisce il Corpo legislativo, è permanente, ed è composta solo da una camera.

Art. 2 – Essa sarà formata ogni due anni con nuove elezioni. – Ogni periodo di due anni costituirà una legislatura.   […]

Art. 5 – Il Corpo legislativo non potrà essere sciolto dal re.

[…]

Art. 2 – Per essere cittadino attivo, occorre:

– essere nato o diventato francese;

– avere compiuto i venticinque anni di età;

– essere domiciliano nella città o nel cantone dal tempo determinato dalla legge;

– pagare, in un qualunque luogo del regno, un contributo diretto pari al valore almeno di tre giornate di lavoro, e presentarne la quietanza;

– non essere in uno stato di domesticità, ossia di servitore salariato;

– essere iscritto, nella municipalità del proprio domicilio, nel ruolo delle guardie nazionali;

– avere prestato il giuramento civico.

Art. 3 – Ogni sei anni il Corpo Legislativo fisserà il mininum e il maximum del valore della giornata di lavoro, e gli amministratori dei dipartimenti ne faranno la determinazione locale per ogni distretto.

Art. 4 – Nessuno potrà esercitare i diritti di cittadino attivo in più di un luogo, né farsi rappresentare da un altro.

Art. 5 – Sono esclusi dall’esercizio dei diritti di cittadino attivo:

– coloro che sono in stato d’accusa;

– coloro che, dopo essere stati dichiarati falliti o in stato d’insolvenza, attestato da documenti autentici, non presentano una quietanza generale dei loro creditori.

Art. 6 – Le Assemblee primarie nomineranno degli elettori in proporzione del numero dei cittadini attivi domiciliati nella città o nel cantone. Sarà nominato un elettore in ragione di cento cittadini attivi presenti, o no, all’Assemblea. Ne saranno nominati due da centocinquantuno sino a duecentocinquanta, e così di seguito.

Art. 7 – Nessuno potrà essere nominato elettore, se alle condizioni necessarie per essere cittadino attivo non unisce queste altre: nelle città con più di seimila anime, quella di essere proprietario o usufruttuario di un bene valutato sui ruoli di contribuzione a una rendita pari al valore locale di duecento giornate di lavoro, o essere locatario di un’abitazione valutata sui medesimi ruoli a una rendita pari al valore di centocinquanta giornate di lavoro;

– nelle città con meno di seimila anime, quella di essere proprietario o usufruttuario di un bene valutato sui ruoli di contribuzione a una rendita pari al valore locale di centocinquanta giornate di lavoro, o di essere locatario di un’abitazione valutata sui medesimi ruoli a una rendita pari al valore di cento giornate di lavoro;

– e nelle campagne, quella di essere proprietario o usufruttuario di un bene valutato sui ruoli di contribuzione a una rendita pari al valore locale di centocinquanta giornate di lavoro, o di essere fermier o métayer di beni valutati sui medesimi ruoli in quattrocento giornate di lavoro;

[…]

Capitolo II

Della corona, della reggenza e dei ministri

Sezione Prima

Della corona e del re

Art. 1 – La corona è indivisibile, e delegata per eredità alla dinastia regnante di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, con l’esclusione perpetua delle donne e della loro discendenza. Niente è pregiudicato sull’effetto delle rinunzie, nella dinastia attualmente regnante).

Art. 2 – La persona del re è inviolabile e sacra; il suo unico titolo è re dei Francesi.

Art. 3 – Non vi è in Francia autorità superiore a quella della legge. Il re regna soltanto in funzione di essa, e solo in nome della legge può esigere l’ubbidienza.

Art. 4 – Il re, al suo avvento al trono, o non appena avrà raggiunto la maggiore età, presterà alla nazione, alla presenza del Corpo legislativo, il giuramento di essere fedele alla nazione e alla legge, di impiegare tutto il potere che gli è delegato a mantenere la costituzione, decretata dall’Assemblea nazionale costituente negli anni 1789, 1790 e 1791 e a fare eseguire le leggi. – Se il Corpo legislativo non è riunito, il re farà pubblicare un proclama, nel quale saranno espressi questo giuramento e la promessa di ripeterlo appena il Corpo legislativo sarà riunito.

[…]

Sezione Quarta

Dei ministri

Art. 1 – Solo al re spetta la scelta e la revoca dei ministri.

Art. 2 – I membri dell’attuale Assemblea nazionale e delle successive legislature, i membri del Tribunale di cassazione e quelli che presteranno servizio nell’Alto giurì non potranno essere promossi al ministero, né ricevere posti, doni, pensioni, stipendi, o commissioni dal potere esecutivo o dai suoi agenti, per tutta la durata delle loro funzioni, né per i due anni successivi alla fine dell’esercizio di esse. – La stessa condizione è fatta a coloro che saranno soltanto iscritti nella lista dell’Alto giurì, per tutto il tempo che durerà la loro iscrizione.

Art. 3 – Nessuno può cominciare ad esercitare alcun impiego, sia negli uffici del ministero, sia in quelli degli appalti o amministrazioni dei redditi pubblici, né in generale alcun impiego la cui nomina spetta al potere esecutivo senza prestare il giuramento civico, o senza dimostrare di averlo prestato.    […]

Art. 7 – I ministri sono tenuti a presentare ogni anno al Corpo legislativo, all’apertura della sessione, il quadro delle spese da fare nel loro dicastero, a render conto dell’impiego delle somme che vi erano destinate, e a indicare gli abusi che abbiano potuto introdursi nelle varie parti del governo.

Art. 8 – Nessun ministro in carica, o non più in carica, può essere perseguito in materia criminale per fatto della sua amministrazione, senza un decreto del Corpo legislativo.

Capitolo III

Dell’esercizio del potere legislativo

Sezione Prima

Poteri e funzioni dell’Assemblea nazionale legislativa

Art. 1 – La costituzione delega esclusivamente al Corpo legislativo i poteri e le funzioni seguenti: 1) proporre e decretare le leggi: il re può soltanto invitare il Corpo legislativo a prendere un oggetto in considerazione; 2) fissare le spese pubbliche; 3) stabilire i contributi pubblici, determinare la natura, la quantità, la durata e il modo di riscossione; 4) ripartire il contributo diretto tra i dipartimenti del regno, sorvegliare l’impiego di tutti i redditi pubblici, e farsene render conto; 5) decretare la creazione o la soppressione degli uffici pubblici; 6) determinare il titolo, il peso, il conio e il nome delle monete; 7) permettere o vietare l’introduzione delle truppe straniere, sul territorio francese, e delle forze navali straniere nei porti del regno; 8) deliberare ogni anno, su proposta del re, sul numero di uomini e di navi che comporranno gli eserciti di terra e di mare; sulla paga e sul numero d’individui di ogni grado; sulle norme di ammissione e di promozione, le forme dell’arruolamento e del congedo, la formazione degli equipaggi di mare; sull’ammissione delle truppe o delle forze navali straniere al servizio della Francia, e sul soldo delle truppe in caso di licenziamento; 9) deliberare sull’amministrazione, e ordinare l’alienazione dei demani nazionali; 10) mettere sotto accusa davanti all’Alta corte nazionale la responsabilità dei ministri e degli agenti principali del potere esecutivo; accusare e perseguire davanti alla medesima Corte quelli che saranno prevenuti di attentato e di complotto contro la sicurezza generale dello Stato o contro la costituzione; 1l) stabilire le leggi in conformità delle quali i segni d’onore o le decorazioni puramente personali saranno accordati a coloro che hanno reso dei servizi allo Stato; 12) solo il Corpo legislativo ha il diritto di decretare gli onori pubblici alla memoria dei grandi uomini.

Art. 2 – La guerra può essere decisa soltanto da un decreto del Corpo legislativo, preso sulla proposta formale e necessaria del re e sanzionato da lui. Nel caso di ostilità imminenti o incominciate, di un alleato da sostenere o di un diritto da conservare con la forza delle armi, il re ne darà, senza alcun indugio, notifica al Corpo legislativo, e ne farà conoscere i motivi. Se il Corpo legislativo è in vacanza, il re lo convocherà immediatamente. Se il Corpo legislativo decide che la guerra non deve esser fatta, il re prenderà immantinente le misure per far cessare o prevenire tutte le ostilità, restando i ministri responsabili degli indugi. Se il Corpo legislativo trova che le ostilità cominciate sono un’aggressione colpevole da parte dei ministri o di qualche altro agente del potere esecutivo, l’autore dell’aggressione sarà perseguito penalmente. Per tutta la durata della guerra, il Corpo legislativo può chiedere di negoziare la pace, e il re è tenuto ad accogliere tale richiesta. Appena la guerra cesserà, il Corpo legislativo stabilirà il termine entro il quale le truppe arruolate al di sopra del quantitativo tenuto in forza in tempo di pace saranno congedate, e l’esercito ridotto al suo stato ordinario.

Art. 3 – Spetta al Corpo legislativo di ratificare i trattati di pace, d’alleanza e di commercio, e nessun trattato avrà effetto se non ad opera di questa ratifica.

[…]

Sezione Terza

Della sanzione reale

Art. 1 – I decreti del Corpo legislativo sono presentati al re, il quale può rifiutare ad essi il suo consenso.

Art. 2 – Nel caso in cui il re rifiuti il suo consenso, questo rifiuto è solo sospensivo. Se le due legislature che seguiranno quella che avrà presentato il decreto, avranno, successivamente ripresentato il medesimo decreto nei medesimi termini, si considererà che il re abbia dato la sanzione.

Art. 3 – Il consenso del re è espresso su ogni decreto da questa formula firmata dal re: Il re consente e farà eseguire. Il rifiuto sospensivo è espresso da questa: Il re esaminerà.

Art. 4 – Il re è tenuto ad esprimere il suo consenso o il suo rifiuto su ogni decreto, entro i due mesi dalla presentazione.

[…]

Capitolo IV

Dell’esercizio del potere esecutivo

Art. 1 – Il potere esecutivo supremo risiede esclusivamente nelle mani del re. – Il re è il capo supremo dell’amministrazione generale del regno; la cura di vigilare al mantenimento dell’ordine e della tranquillità pubblica gli è affidata. – Il re è il capo supremo dell’esercito di terra e dell’armata navale. – Al re è delegata la cura di vigilare sulla sicurezza esterna del regno, di mantenerne i diritti e i possessi.

Art. 2 – Il re nomina gli ambasciatori, e gli altri agenti dei negoziati politici. – Conferisce il comando degli eserciti e delle flotte, e i gradi di maresciallo di Francia e di ammiraglio. – Nomina i due terzi dei controammiragli, la metà dei luogotenenti-generali, marescialli di campo, capitani di vascello, e colonnelli della gendarmeria nazionale. – Nomina il terzo dei colonnelli e dei tenenti-colonnelli, e il sesto dei luogotenenti di vascello: il tutto conformandosi alle leggi sulle promozioni. – Nomina, nell’amministrazione civile della marina, gli ordinatori, i controllori, i tesorieri degli arsenali, i capi dei lavori, sottocapi dei bastimenti civili, la metà dei capi di amministrazioni e dei sottocapi di costruzioni. – Nomina i commissari presso i tribunali. – Nomina i preposti in capo agli appalti dei contributi indiretti, e all’amministrazione dei demani nazionali. Sorveglia la fabbricazione delle monete, e nomina gli ufficiali incaricati di esercitare questa sorveglianza nella commissione generale e nelle zecche. – L’effige del re è impressa su tutte le monete del regno.

[…]

Sezione Terza

Delle relazioni estere

Art. 1 – Solo il re può mantenere delle relazioni politiche all’estero, condurre i negoziati, fare preparativi di guerra proporzionati a quelli degli Stati vicini, distribuire le forze di terra e di mare come egli crederà conveniente, e regolarne la direzione in caso di guerra.

Art. 2 – Ogni dichiarazione di guerra sarà fatta in questi termini: Da parte del re dei Francesi in nome della Nazione.

Art. 3 – Spetta al re di decidere e di sottoscrivere con tutte le potenze estere tutti i trattati di pace, d’alleanza e di commercio, ed altre convenzioni che egli giudicherà necessarie al bene dello Stato, salvo la ratifica del Corpo legislativo.

Capitolo V

Del potere giudiziario

Art. 1 – In nessun caso il potere legislativo può essere esercitato dal Corpo legislativo o dal re.

Art. 2 – La giustizia sarà resa gratuitamente da giudici eletti a tempo determinato dal popolo, e istituiti con lettere patenti del re che non potrà rifiutarle. – Essi potranno essere destituiti solo per prevaricazione debitamente giudicata, e sospesa solo per un’accusa ammessa. – Il pubblico accusatore sarà nominato dal popolo.

Art. 3 – I tribunali non possono ingerirsi nell’esercizio del potere legislativo, o sospendere l’esecuzione delle leggi, né fare alcun atto sulle funzioni amministrative, o citare davanti ad essi gli amministratori per ragione delle loro funzioni.  […]

FONTE: A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Giuffrè, Milano 1975.

 

Approvata il 26 agosto 1789, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino divenne il preambolo della Costituzione del 1791.

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

 

I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le sole cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro continuamente i loro diritti e i loro doveri; affinché gli atti del potere legislativo e quelli del potere esecutivo ritraggano maggior rispetto dal poter essere in ogni istante messi a confronto con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, avendo d’ora in poi a proprio fondamento princìpi incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza, l’Assemblea nazionale riconosce e dichiara in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino.

Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangano liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.

Art. 2 – Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.

Art. 3 – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un’autorità che da essa non emani espressamente.

Art. 4 – La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati soltanto dalla legge.

Art. 5 – La legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

Art. 6 – La legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti alla sua formazione. Essa deve essere la medesima per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senz’altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

Art. 7 – Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emettono, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino, chiamato o tratto in arresto in virtù della legge, dove obbedire all’istante: se oppone resistenza, si rende colpevole.

Art. 8 – La legge deve stabilire soltanto pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

Art. 9 – Poiché ogni uomo è presunto innocente sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non è necessario per assicurarsi della sua persona, deve essere severamente represso dalla legge.

Art. 10 – Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla legge.

Art. 11 – La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge.

Art. 12 – La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali è affidata.

Art. 13 – Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese di amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito tra tutti i cittadini, in ragione delle loro facoltà.

Art. 14 – Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o per mezzo di loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di consentirlo liberamente, di controllarne l’impiego e determinarne la qualità, la ripartizione, la riscossione e la durata.

Art. 15 – La società ha il diritto di chiedere conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione.

Art. 16 – Ogni società, nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione.

Art. 17 – La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la pubblica necessità, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e a condizione di una giusta e preventiva indennità.

FONTE: A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Giuffrè, Milano 1975.

 

 

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